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Classificazione delle indulgenze

Nota 5. alla lettera nona di Roma Papale 1882

Alcuni de' nostri lettori non pratici molto di materie ecclesiastiche, ameranno avere la spiegazione di questi articoli della Curia romana; eccola brevemente. L'indulgenza plenaria consiste nella totale remissione di tutte le pene temporali che s'incorrono per lo peccato; inguisachè colui che ha acquistata una indulgenza plenaria, se muore non tocca le pene del purgatorio. Questa indulgenza plenaria o è reale, o locale, o personale: la reale è quando essa è attaccata ad un'opera, per esempio, facendo la tale opera si acquista la indulgenza plenaria; la locale quando è attaccata ad un luogo, ad una chiesa, ad un altare, ad una immagine, ad una corona ecc.; la personale quando è attaccata ad una persona, o ad un ceto di persone. Vi è poi la indulgenza plenaria in forma di giubbileo, che è qualche cosa di più; vale a dire che per quella indulgenza, colui che la gode può scegliersi il confessore. Ma si dirà: "E che non è sempre in facoltà di tutti lo scegliersi il confessore?" No, rispondiamo: i frati e le monache non possono sceglierlo se non nel tempo del giubbileo, ed in una indulgenza plenaria in forma di giubbileo. Inoltre i laici stessi se hanno de' easi riservati, non possono essere assoluti che da' penitenzieri: ma avendo la indulgenza plenaria in forma di giubbileo qualunque confessore può assolverli. Di più in questo caso può essere assoluto dalla osservanza de' voti semplici, commutandoli in altra opera più facile.

Le indulgenze parziali poi sono indulgenze che rimettono un determinato tempo della pena dovuta al peccato: di queste ve ne sono alcune che arrivano ad ottantamil'anni. In qualche caso le une e le altre sono applicabili alle anime del purgatorio; ed allora quando si applica una indulgenza plenaria ad un'anima del purgatorio, essa subito esce da quelle fiamme; se la indulgenza è parziale, le sono risparmiati tanti anni di purgatorio, quanti sono gli anni della indulgenza; e tutto ciò per pochi paoli: e poi si dica che la religione romana non è comoda!

Degli altari privilegiati se ne parla nella lettera.

La facoltà di benedire corone, medaglie, crocifissi ec. porta con sè questo privilegio, che chiunque possiede una corona, una medaglia, un crocifisso benedetto da un prete che ne ha la facoltà, guadagna la indulgenza plenaria. I mercanti di corone in Roma vendono ai forestieri corone, medaglie, crocifissi benedetti dal papa; ed ecco come si fa. È proibito sotto pena di simonia di vendere quelle cose benedette; ma tutto si accomoda in Roma. Il mercante vende al forestiere le corone non benedette, ma a condizione di farle benedire dopo vendute prima di consegnarle al forestiere. Qualche volta vi sono de' forestieri che non si fidano e vogliono essere testimoni della benedizione papale. Allora il coronaio invita il forestiere a trovarsi nella sala nel palazzo pontificio nell'ora che il papa esce per la passeggiata; là si trova il coronaio che porta la sua mercanzia sopra un vassoio, lo dà a tenere ad un cameriere pontificio (al quale si deve dare una mancia competente), quando passa il papa fa con la mano un segno di croce sul vassoio senza dir nulla, e tutti quegli oggetti sono benedetti, e chiunque ne possiede uno, ha la indulgenza plenaria sempre in tasca. E non han ragione i Puseiti di dire che i Cattolici son ben fortunati?

Le benedizioni papali che si accorda la facoltà di dare sono di due sorti: in articulo mortis ed in vita. Queste non si dànno mai in Roma, perchè vi è il papa; ma fuori di Roma si dànno. Io ricordo che in Viterbo, il priore degli Agostiniani ha il privilegio di dare una volta all'anno la benedizione papale al popolo; ed in quel giorno la chiesa è piena di devoti a ricevere quella benedizione che è come se fosse data dal papa in persona. Le benedizioni in articulo mortis sono quelle che si dànno a' moribondi con indulgenza plenaria. Per concessione di papa Benedetto XIV, tutti i parrochi hanno tale facoltà; più per concessione di altri papi l'hanno i Domenicani, i Carmelitani, i Serviti, ed altri Ordini religiosi. Anzi per dare cotale benedizione con indulgenza plenaria non è neppure necessario esser prete. Sisto V ha accordato il privilegio (non mai revocato) ai laici professi de' Chierici regolari ministri degli infermi, di dare la benedizione con l'indulgenza plenaria in articulo mortis. Gli altri preti o frati che non la hanno se la procurano alla S. Congregazione delle Indulgenze.
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